Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding criminal charge reclassification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Andrea Carpi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Carpi argued that the lower court incorrectly affirmed fraud under Article 640 of the Penal Code instead of reclassifying the offense under Article 641. The court rejected this claim as manifestly unfounded and lacking specificity, noting that the appellate court had already thoroughly examined and dismissed these identical arguments in the second instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640, 641 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are not formulated in terms permitted by law, are manifestly unfounded, and lack specificity by merely reproducing arguments already examined and dismissed in the appellate proceedings without a genuine comparison to the factual and legal complexity of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARPI ANDREA nato a GROSSETO il 22/11/1988 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; ivú
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Carpi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contestalvizio di violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., chiedendone la riqualificazione in quello di cui all'art. 641 cod. pen., oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché, riproducendo rilievi già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100- 01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01), esso risulta privo di specificità e solamente apparente, non caratterizzandosi per un effettivo confronto con la complessità delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione; che, infatti, i giudici di appello, con lineare e logica motivazione, hanno correttamente indicato come nel contegno tenuto dall'imputato sono sicuramente ravvisabili gli artifizi e raggiri di una condotta truffaldina, in quanto questi, lasciando sul bancone della tabaccheria lo scontrino con il PIN per la ricarica, da lui, invero, già di nascosto, utilizzato per effettuare l'accredito in suo favore, e fingendo di recarsi a prelevare il denaro contante per effettuare il pagamento, finiva per ingannare la persona offesa ed ottenere un ingiusto profitto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 novembre 2