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Ordinanza — n. 40294/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming excessive sentence for attempted aggravated robbery, citing judicial discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40294/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Zakaria Zahraoui inadmissible regarding the excessive sentence for attempted aggravated robbery. The appellant argued that the appellate court failed to apply the maximum reduction under Article 56 of the Penal Code, but the court noted this claim was repetitive and lacked legal standing. The court ruled that sentencing discretion belongs to the trial judge, who adequately considered the advanced stage of the criminal conduct, thus preventing a new evaluation of the penalty's appropriateness.

Regesto Legislator

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Art. 56 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The assessment of the severity of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the discretionary power of the trial judge, prohibiting appellate courts from re-evaluating the appropriateness of the sentence absent arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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judicial discretion sentencing attempted aggravated robbery appellate review limits penal code reduction repetitive appeal grounds aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Zakaria Zahraoui; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla eccessività della pena inflitta per la tentata rapina aggravata, non avendo i giudici di appello applicato la riduzione ex art. 56 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 56 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Zakaria Zahraoui; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla eccessività della pena inflitta per la tentata rapina aggravata, non avendo i giudici di appello applicato la riduzione ex art. 56 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
pen., cosicché in questa sede non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti
259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv.
Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, Cipollini
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAHRAOUI ZAKARIA nato il 27/08/1997 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Zakaria Zahraoui; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla eccessività della pena inflitta per la tentata rapina aggravata, non avendo i giudici di appello applicato la riduzione ex art. 56 cod. pen. nella sua massima estensione, oltre a non essere formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, perché reiterativo di profili di censura già prospettati in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, risulta anche manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., cosicché in questa sede non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.) che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, ove si sono indicate le ragioni ostative ad una maggiore riduzione della pena, sottolineando in particolare come, pur trattandosi di fattispecie solo tentata, non possa ignorarsi l'avanzato stadio della condotta tipica posta in essere, connotata da una obiettiva gravità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 novemb