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Ordinanza — n. 40291/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal argumentation and factual reiteration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40291/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Kola Gersjan inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's findings on evidence and sentencing mitigation, but the court ruled these grievances were merely factual reiterations rather than specific legal arguments. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide the required critical analysis of the appellate judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of factual reiterations or alternative readings of the merits without offering a specific legal critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argument factual reiteration appellate review limits court costs and fine guida recidiva in stato di ebbrezza guida nonostante revoca della patente altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
Art. 533 c.p.p.
Art. 648, comma 4 c.c.
265482 - 01); ritenuto che la seconda censura, prospettata con il medesimo motivo, relativa all'omessa applicazione della attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza
ex multis, Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44471 del 25/09/2014, Papini
Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLA GERSJAN nato il 21/08/1999 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gersjan Kola; ritenuto che la prima censura dell'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in tutte le sue forme in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, non è formulata in termini consentiti dalla legge in questa sede, perchè costituita da rilievi in punto di fatto e fondati su argomentazioni che si risolvono nella mera reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, con una congrua e lineare motivazione, conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza, ove si è sottolineato il chiaro risultato dell'indagine dattiloscopica - da cui sono emersi ben venticinque punti di corrispondenza delle impronte, il particolare posizionannento in cui sono state rinvenute, che depone per un chiaro utilizzo dell'auto da parte dell'imputato, il quale d'altra parte non ha fornito alcuna plausibile giustificazione alternativa - e il valore di prova piena della stessa); che, dunque, la medesima doglianza deve considerarsi non specifica ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, limitandosi a proporre un diverso giudizio di rilevanza e un'alternativa lettura del merito, non consentita in questa sede (vedi per tutte:

Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; vedi anche: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01); ritenuto che la seconda censura, prospettata con il medesimo motivo, relativa all'omessa applicazione della attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. civ., risulta manifestamente infondata, avendo i giudici di appello posto a base del diniego una congrua motivazione, sottolineando il valore non esiguo della res oggetto di ricettazione, in linea con l'indirizzo di questa Corte (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01); osservato che parimenti manifestamente infondato risulta il motivo di ricorso nella parte in cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiché la Corte territoriale ha correttamente motivato l'omessa concessione delle suddette diminuenti, facendo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (cfr.

Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), nonché alla impossibilità di valorizzare anche a questi fini l'asserito collaborativo comportamento processuale sostanziatosi nella scelta del rito abbreviato; che, infatti, con riferimento a tale ultimo profilo, deve ribadirsi che «In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica ex lege il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato» (Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio, Rv. 277271 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci