Italian Supreme Court dismisses appeal for reiterative grounds and precluded alternative fact reading.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of the robbery attempt, but the court found this ground merely reiterative of arguments already rejected in the appellate court. Furthermore, the court held that proposing an alternative reading of the facts was precluded from the Supreme Court's jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365 c.p.p.; Appeals based on reiterated grievances or alternative fact readings already decided in lower courts are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHTIOUI NOUREDDINE nato il 23/10/1977 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Noureddine Chtioui, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo alla mancata riqualificazione del fatto di rapina nei termini di tentativo, non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e in quella sede puntualmente disattese (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata sulla ricostruzione del fatto nei termini di rapina impropria consumata); che lo stesso motivo non è consentito anche perché propone una lettura alternativa del merito, preclusa alla cognizione della Corte di legittimità (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 novembre 2