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Ordinanza — n. 40289/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for reiterative grounds and precluded alternative fact reading.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40289/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of the robbery attempt, but the court found this ground merely reiterative of arguments already rejected in the appellate court. Furthermore, the court held that proposing an alternative reading of the facts was precluded from the Supreme Court's jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365 c.p.p.; Appeals based on reiterated grievances or alternative fact readings already decided in lower courts are inadmissible.

Parole chiave

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reiterative grounds precluded jurisdiction robbery attempt inadmissible appeal court costs revisione in materia penale riapertura della pratica reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
3-4 della sentenza impugnata sulla ricostruzione del fatto nei termini di rapina impropria consumata); che lo stesso motivo non è consentito anche perché propone una lettura alternativa del merito, preclusa alla cognizione della Corte di legittimità (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHTIOUI NOUREDDINE nato il 23/10/1977 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Noureddine Chtioui, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo alla mancata riqualificazione del fatto di rapina nei termini di tentativo, non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e in quella sede puntualmente disattese (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata sulla ricostruzione del fatto nei termini di rapina impropria consumata); che lo stesso motivo non è consentito anche perché propone una lettura alternativa del merito, preclusa alla cognizione della Corte di legittimità (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 novembre 2