Recourse dismissed for generic recidiva argument failing to contest specific preclusive factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Ayachi Hamza's appeal inadmissible because his sole ground regarding recidiva was deemed generic. The appellant failed to specifically contest the plurality of prior convictions or the infraquinquennality of three specific cases, which are preclusive factors for disapplying recidiva. Consequently, the court rejected the request to avoid the recidiva penalty and ordered the payment of procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A recidiva appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specifically contest the plurality of prior convictions or the infraquinquennality of specific cases required to disapply recidiva.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYACHI HAMZA nato il 07/07/1987 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ayachi Hamza; Ritenuto che l'unico motivo, relativo alla recidiva, sia generico, poiché non si confronta, contestandoli nel merito, con la pluralità dei precedenti e, soprattutto, con la infraquinquennalità di tre di essi, indicati come specifici fattori preclusivi della disapplicazione della recidiva, richiesta in appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 novembre 2025.