Cassation court dismisses appeal claiming sentencing discretion violation regarding minor robbery mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's sentencing decision was not arbitrary. The appellant argued the judge failed to apply the full extent of the minor robbery mitigation, but the court found the reasoning sufficient. Consequently, the appeal was rejected because sentencing discretion belongs to the trial judge under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The sentencing judge's discretion in applying mitigating circumstances for minor crimes is not subject to cassation review unless the decision is arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMATTARI DAVIDE nato a CODIGORO il 12/11/1986 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Davide Camattari; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità della rapina nella sua massima estensione, risulta manifestamente infondato, in quanto secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.); che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare la pag. 4 della sentenza impugnata, ove si è giustificata la riduzione per l'attenuante suddetta in misura inferiore ad un terzo alla luce del fatto che le connotazioni di modesta gravità del fatto siano già state parzialmente valorizzate anche ai fini della concessione delle attenuanti generiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 Novemb