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Ordinanza — n. 40286/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40286/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40286/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASANOVIC ROBERT nato il 02/08/1991 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Robert Asanovic; Ritenuto che l'unico motivo è generico, poiché fondato su asserzioni del tutto prive di collegamento con il caso concreto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40286/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASANOVIC ROBERT nato il 02/08/1991 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Robert Asanovic; Ritenuto che l'unico motivo è generico, poiché fondato su asserzioni del tutto prive di collegamento con il caso concreto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione verosimiglianza dei motivi d'asilo cosa generica assenza di caso di rigore difetto di motivazione allegazioni inverosimili
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASANOVIC ROBERT nato il 02/08/1991 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Robert Asanovic; Ritenuto che l'unico motivo è generico, poiché fondato su asserzioni del tutto prive di collegamento con il caso concreto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 novembre 2025.