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Ordinanza — n. 40283/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40283/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40283/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNNIA FILIPPO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 03/01/1970 avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letti il ricorso e la memoria di Filippo Munnia; ritenuto che i quattro motivi di ricorso sono tutti manifestamente infondati e generici perché meramente reiterativi di quelli già dedotti in appello e ivi puntualmente disattesi con argomenti esenti da vizi logici in ordine a ciascuno di essi, nella specie: - si vedano pagine 4-5 della sentenza impugnata con riferimento all'opportunità di disporre la perizia del prof. Sofia in ragione del conflitto a cui sono addivenute le consulenze disposte dalle parti e con riferimento all'attendibilità dei suoi risultati; - a pag. 6 con riferimento alla rilevanza probatoria attribuita alla circostanza per cui il ricorrente svolgeva attività lavorativa presso la dimora della persona offesa, trovando questo elemento riscontro nella missiva minatoria; alle pagine 6-7 con riferimento alla valutazione operata dal giudice in relazione alla consulenza della dr.sa Recupero, superata dalle argomentate conclusioni del perito; - infine, a pag. 7 ove il giudice d'appello aderisce alla valutazione del giudice di primo grado, il quale aveva adeguatamente valorizzato l'analogia del fatto sub iudice con quello di un precedente procedimento a carico del ricorrente ove appariva il medesimo modus operandi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40283/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sofia in ragione del conflitto a cui sono addivenute le consulenze disposte dalle parti e con riferimento all'attendibilità dei suoi risultati; - a pag. 6 con riferimento alla rilevanza probatoria attribuita alla circostanza per cui il ricorrente svolgeva attività lavorativa presso la dimora della persona offesa, trovando questo elemento riscontro nella missiva minatoria; alle pagine 6-7 con riferimento alla valutazione operata dal giudice in relazione alla consulenza della dr.sa Recupero, superata dalle argomentate conclusioni del perito; - infine, a pag. 7 ove il giudice d'appello aderisce alla valutazione del giudice di primo grado, il quale aveva adeguatamente valorizzato l'analogia del fatto sub iudice con quello di un precedente procedimento a carico del ricorrente ove appariva il medesimo modus operandi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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motivi di cassazione ripetibili dell'avvocato allegazioni insufficientemente motivate deduzione delle spese professionali perizia psichiatrica insufficiente condono delle spese procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNNIA FILIPPO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 03/01/1970 avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso e la memoria di Filippo Munnia; ritenuto che i quattro motivi di ricorso sono tutti manifestamente infondati e generici perché meramente reiterativi di quelli già dedotti in appello e ivi puntualmente disattesi con argomenti esenti da vizi logici in ordine a ciascuno di essi, nella specie: - si vedano pagine 4-5 della sentenza impugnata con riferimento all'opportunità di disporre la perizia del prof. Sofia in ragione del conflitto a cui sono addivenute le consulenze disposte dalle parti e con riferimento all'attendibilità dei suoi risultati; - a pag. 6 con riferimento alla rilevanza probatoria attribuita alla circostanza per cui il ricorrente svolgeva attività lavorativa presso la dimora della persona offesa, trovando questo elemento riscontro nella missiva minatoria; alle pagine 6-7 con riferimento alla valutazione operata dal giudice in relazione alla consulenza della dr.sa Recupero, superata dalle argomentate conclusioni del perito; - infine, a pag. 7 ove il giudice d'appello aderisce alla valutazione del giudice di primo grado, il quale aveva adeguatamente valorizzato l'analogia del fatto sub iudice con quello di un precedente procedimento a carico del ricorrente ove appariva il medesimo modus operandi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i14 novembre 2025, Il Consigl tensore La