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Ordinanza — n. 40282/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40282/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40282/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALAN ADRIAN IULIAN nato il 01/03/1997 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letti il ricorso e la memoria di Iulian Adrian Balan, ritenuto che i quattro motivi di ricorso sono tutti reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e in quella sede puntualmente disattese con argomentazioni coerenti, complete e prive di vizi logici, nella specie: - con riferimento alla responsabilità del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110, 628, cod. pen., confermata dalle risultanze probatorie come ricostruite alle pagg. 4-6 della sentenza impugnata; - in ordine al diniego dell'attenuante dell'art. 114, cod. pen., fondato sulle argomentazioni alle pagine sopra richiamate evidenziandosi in particolare che il ruolo di palo, riconosciuto all'imputato, non configura, per giurisprudenza costante, un caso di contributo minore all'azione delittuosa; - in ordine all'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., manca l'interesse all'impugnazione sul punto, essendo stata ritenuta, detta aggravante, soccombente nel bilanciamento con le attenuanti a pag. 7 della sentenza impugnata; - infine, con riferimento alla configurabilità della lieve entità della rapina, come riconosciuta dalla Corte cost., sent. n. 86 del 2024, non concessa in virtù delle considerazioni svolte a pag. 6 della sentenza impugnata, incentrate sul grave pregiudizio psicologico subito dalle vittime del reato, ben oltre il modesto pregiudizio economico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40282/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e in quella sede puntualmente disattese con argomentazioni coerenti, complete e prive di vizi logici, nella specie: - con riferimento alla responsabilità del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110, 628, cod. pen., confermata dalle risultanze probatorie come ricostruite alle pagg. 4-6 della sentenza impugnata; - in ordine al diniego dell'attenuante dell'art. 114, cod. pen., fondato sulle argomentazioni alle pagine sopra richiamate evidenziandosi in particolare che il ruolo di palo, riconosciuto all'imputato, non configura, per giurisprudenza costante, un caso di contributo minore all'azione delittuosa; - in ordine all'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., manca l'interesse all'impugnazione sul punto, essendo stata ritenuta, detta aggravante, soccombente nel bilanciamento con le attenuanti a pag. 7 della sentenza impugnata; - infine, con riferimento alla configurabilità della lieve entità della rapina, come riconosciuta dalla Corte cost., sent. n. 86 del 2024, non concessa in virtù delle considerazioni svolte a pag. 6 della sentenza impugnata, incentrate sul grave pregiudizio psicologico subito dalle vittime del reato, ben oltre il modesto pregiudizio economico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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impugnazione della cancellazione risarcimento alle vittime di reati abbandono del procedimento per truffa azione revocatoria motivi di cassazione atti impugnabili
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALAN ADRIAN IULIAN nato il 01/03/1997 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso e la memoria di Iulian Adrian Balan, ritenuto che i quattro motivi di ricorso sono tutti reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e in quella sede puntualmente disattese con argomentazioni coerenti, complete e prive di vizi logici, nella specie: - con riferimento alla responsabilità del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110, 628, cod. pen., confermata dalle risultanze probatorie come ricostruite alle pagg. 4-6 della sentenza impugnata; - in ordine al diniego dell'attenuante dell'art. 114, cod. pen., fondato sulle argomentazioni alle pagine sopra richiamate evidenziandosi in particolare che il ruolo di palo, riconosciuto all'imputato, non configura, per giurisprudenza costante, un caso di contributo minore all'azione delittuosa; - in ordine all'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., manca l'interesse all'impugnazione sul punto, essendo stata ritenuta, detta aggravante, soccombente nel bilanciamento con le attenuanti a pag. 7 della sentenza impugnata; - infine, con riferimento alla configurabilità della lieve entità della rapina, come riconosciuta dalla Corte cost., sent. n. 86 del 2024, non concessa in virtù delle considerazioni svolte a pag. 6 della sentenza impugnata, incentrate sul grave pregiudizio psicologico subito dalle vittime del reato, ben oltre il modesto pregiudizio economico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4