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Ordinanza — n. 40281/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of substantive grounds and rejects civil party's fee claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40281/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Levach and Bogdan inadmissible because the sole ground raised did not genuinely contradict the lower court's reasoning. The applicants argued for generic mitigating circumstances, but the court found their specific election of domicile insufficient without further conduct to justify leniency. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay costs, while the civil party's request for fee liquidation was denied due to lack of substantive argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must substantively contradict the lower court's reasoning; generic grounds without specific conduct fail to justify leniency, and civil parties must provide real argumentative support to claim fee liquidation in rejected appeals.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic mitigating circumstances election of domicile civil party fees substantive contradiction Corte di Cassazione costs allocation eleggibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEVACH ELIA nato a DOLO il 21/08/1992 BOGDAN FRANCA nato a ROVERETO il 06/08/1981 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Elia Levach e Franca Bogdan nonché la memoria di parte civile; ritenuto che l'unico motivo addotto non si confronti realmente con la motivazione della sentenza, che ha negato il beneficio richiesto (applicazione delle circostanze attenuanti generiche) per la mancata indicazione di ragioni specifiche (la semplice elezione di domicilio non essendo stata ritenuta elemento sufficiente a giustificarle, per la sua neutralità, in mancanza di condotte ulteriormente valorizzabili); rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Non consegue invece la condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile. Costituisce infatti principio consolidato che nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell'imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01).

Nel caso concreto la difesa della parte si è limitata a presentare conclusioni con richiesta di conferma e di liquidazione di spese ulteriori senza elaborare o fornire alcun reale supporto argomentativo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione della parte civile. Così deciso, il 4 novembre 2025/ Il Consigliere estensore La Pres