Ordinanza — n. 40280/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCOLA ANGELO nato a SAN SEVERO il 27/11/1993 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Angelo Bocola; Ritenutane la assoluta genericità, al punto che non vi è collegamento tra i motivi ed il caso concreto (si parla di 'imputati' a fronte del solo imputato Bocola; si menziona il rigetto delle generiche, in verità concesse "con giudizio di equivalenza, così come richiesto da entrambe le parti", si legge in sentenza -pg.4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40280/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCOLA ANGELO nato a SAN SEVERO il 27/11/1993 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Angelo Bocola; Ritenutane la assoluta genericità, al punto che non vi è collegamento tra i motivi ed il caso concreto (si parla di 'imputati' a fronte del solo imputato Bocola; si menziona il rigetto delle generiche, in verità concesse "con giudizio di equivalenza, così come richiesto da entrambe le parti", si legge in sentenza -pg.4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCOLA ANGELO nato a SAN SEVERO il 27/11/1993 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Angelo Bocola; Ritenutane la assoluta genericità, al punto che non vi è collegamento tra i motivi ed il caso concreto (si parla di 'imputati' a fronte del solo imputato Bocola; si menziona il rigetto delle generiche, in verità concesse "con giudizio di equivalenza, così come richiesto da entrambe le parti", si legge in sentenza -pg.4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 novembre 2025/ Il Consigliere estensore La Presidente