Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and reiterative regarding criminal liability and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Manuel Denguir inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found both grounds of appeal generic and merely reiterative of arguments already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the decision upheld the original judgment on criminal liability and sentencing without further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, cod. pen.; Art. 62, cod. pen.: Appeals that are generic and merely reiterative of arguments already disallowed in the lower court judgment are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DENGUIR MANUEL nato il 30/04/1977 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Manuel Denguir, ritenuto che sia il primo che il secondo motivo di ricorso, rispettivamente sul giudizio di responsabilità e sulla determinazione della pena, sono manifestamente infondati e sono altresì generici perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici, sia con riferimento alla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 648, cod. pen., sia con riferimento al calcolo della sanzione penale (in particolare, si vedano pagine 3-4 della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del dolo di fattispecie, ricavato dalla mancata allegazione di elementi che attestino la provenienza della cosa ricevuta, e pag. 4 relativamente al diniego di concessione delle attenuanti generiche in ragione della mancanza di segnali di resipiscenza e di consapevolezza circa il disvalore del fatto commesso, nonché della mancanza di impegno in termini risarcitori o riparatori; quanto, poi, al diniego di applicazione dell'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., il giudice adito correttamente rileva che tale circostanza rimane assorbita in quella di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. essendo quest'ultima riferita al disvalore del fatto nel suo complesso, compresa la tenuità del danno economico); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 novembre 2025, Il Consigli re este sore La Preside