Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded claim regarding motivational defects under Art. 606 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Esposito inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a review of the lower court's justification, but the court found the claim manifestly unfounded because the Supreme Court's review is limited to logical coherence rather than factual verification. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was logically sound and free of defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. e) c.p.p.; The Court of Cassazione's review of a criminal judgment's motivation is strictly limited to verifying the existence of a logical argumentative apparatus, without the possibility of assessing the correspondence of the reasoning to the procedural record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ANTONIO nato a NAPOLI il 26/05/1973 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonio Esposito, ritenuto che l'unico motivo di ricorso sulla responsabilità del ricorrente è manifestamente infondato poiché l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, in relazione ai vizi motivazionali ex art. 606 letr e), cod. proc. pen., ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che, nella specie, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione sopra delineata giacché il giudice di merito si è pronunciato con argomentazioni prive di vizi logici (cfr. pagine 3-4 della sentenza impugnata, ove si rileva che in relazione al primo conto non vi è dubbio che all'atto di attivazione il ricorrente avesse fornito documento d'identità e telefono cellulare di cui non veniva mai denunciato lo smarrimento; mentre in relazione al secondo conto risulta che il ricorrente avesse consegnato il proprio documento d'identità al titolare del punto vendita);
• rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 novembre 2025! Il Consigliere estensore La Presiden