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Ordinanza — n. 40188/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for retrial due to repetition of rejected second-instance arguments without critical engagement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40188/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without engaging critically with them. The appellant argued the facts did not exist, but the lower court found the defendant, a known ultras group member, could not claim ignorance of match obligations. Consequently, the court upheld the conviction for failing to appear at police stations and ordered the payment of fines and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 616-bis cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it reproduces and reiterates the same grounds raised in the second instance and rejected there, without critically confronting the arguments used in the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments Court of Cassazione ultras group police obligation obbligo di comparizione all'udienza oltraggio alla corte contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
artt. 81 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 - dep. 24/06/2019, Rv. 27697001
(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 - dep. 24/06/2019, Rv. 27697001).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLISI MATTE° nato a CATANIA il 22/10/1994 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Matteo Puglisi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, conferma la sentenza di primo grado e lo condanna alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione, per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 6 co. 2 e 6 della L. 401/89, per non aver osservato il provvedimento del Questore, con il quale gli era stato imposto l'obbligo di presentazione presso il commissariato.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla denegata assoluzione perché il fatto non sussiste. Si osserva che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 - dep. 24/06/2019, Rv. 27697001).

Nel caso di specie, il giudice a quo osserva che il fatto che la partita si sia svolta a porte aperte o chiuse è irrilevante, poiché tale circostanza non incide sull'esigenza di controllo connessa alla misura di prevenzione applicata. È noto che le partite del campionato di calcio si disputano normalmente in impianti aperti al pubblico e che il ricorso a porte chiuse avviene solo in casi straordinari o per decisione del giudice sportivo. In ogni caso, la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato era inserito nel gruppo ultras, rendendo poco credibile che non fosse a conoscenza degli incontri della squadra e, di conseguenza, dell'obbligo di presentarsi in concomitanza delle competizioni sportive presso gli uffici di polizia.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/11/2025 Il