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Ordinanza — n. 40186/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals by third parties lacking special power of attorney for execution proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40186/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by five third parties inadmissible because they failed to submit a special power of attorney required for execution proceedings. The appellants challenged an appellate order rejecting their request to revoke a demolition order, arguing violations of the Constitution and the ECHR. The court ruled that without this specific authorization, third parties with merely civil interests cannot legally intervene in criminal execution phases, rendering the appeals procedurally void.

Regesto Legislator

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Art. 100 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Third parties interested in criminal execution proceedings must hold a special power of attorney to file requests for restitution or revocation; absence of this document renders appeals inadmissible.

Parole chiave

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criminal execution proceedings special power of attorney third party intervention inadmissible appeals demolition order revocation civilistic interests procedural nullity divieto di demolizione

Disposizioni normative citate

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Art. 2, 3 e 97 Cost.
Art. 8 CEDU
e art. 8 della normativa CEDU.
Art. 100 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Pertanto, i ricorsi (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono quindi inammissibili.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
art. 100 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, 30/10/2014, Borrelli
Sez. U, 30/10/2014, Borrelli, ha ritenuto che, nel caso di impugnazione proposta in mancanza di procura speciale dal difensore del terzo interessato, il giudice debba dichiarare l'inammissibilità.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LIGUORI SALVATORE nato a NAPOLI il 10/04/1975 FORTELLI GIUSEPPINA nato a NAPOLI il 03/04/1971 PALMIERI TERESA nato a AVERSA il 31/01/1959 MAZZOLA ROSA nato a AVERSA il 30/05/1982 DI BATTISTA ANTONIO nato a NAPOLI il 29/01/1985 avverso l'ordinanza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Salvatore Liguori, Giuseppina Fortelli, Teresa Palmieri, Rosa Mazzola e Antonio Di Battista ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione, disposto con sentenza irrevocabile a carico dei danti causa, dell'unità immobiliare di cui i ricorrenti sono condomini/proprietari.

I ricorrenti, con un unico motivo di ricorso, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 2,3 e 97 Cost. e art. 8 della normativa CEDU. Sez. U, 30/10/2014, Borrelli, ha ritenuto che, nel caso di impugnazione proposta in mancanza di procura speciale dal difensore del terzo interessato, il giudice debba dichiarare l'inammissibilità. Si è specificato altresì, con specifico riguardo al procedimento di esecuzione, che il difensore del terzo interessato, in quanto portatore di interessi meramente civilistici, è legittimato a proporre la richiesta di restituzione dei beni sequestrati o confiscati solo se munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. (sez. 2, n.34684 del 14/09/2021 Cc. (dep. 20/09/2021 ) Rv. 282086).

I ricorrenti, terzi estranei al procedimento penale, nel caso in disamina, non hanno allegato la procura speciale conferita all'avv. Girolamo Catena. Pertanto, i ricorsi (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono quindi inammissibili. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/11/2025 Il consiglie stenspr Il