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Ordinanza — n. 40178/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to apply specific sentencing provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40178/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marco Carena's appeal inadmissible for failing to substantiate his arguments regarding the application of Article 131 bis of the Penal Code. While Carena argued that the lower court should have considered the negative limits on punishability set by this article, he provided no specific elements to justify why the crime should be classified as having particular minor gravity. Consequently, the court ruled that the generic nature of the grounds violated procedural requirements, leading to the dismissal of the appeal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. The appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to demonstrate why the specific statutory limits on punishability were not applied, as the burden of proving these conditions rests on the accused.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Article 131 bis particular minor gravity procedural violation sentencing limits Cassation appeal additivi alimentari

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.
Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett.
Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.
pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 516 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez.3, n. 13657 del 16/02/2024
individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez.3, n. 13657 del 16/02/2024, Rv.
Sez.2, n. 32989 del 10/04/2015
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARENA MARCO nato a SAVIGLIANO il 28/05/1985 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Marco Carena ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo condanna alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 516 cod. pen., per aver, in qualità di titolare della Macelleria Carena, posto in vendita sostanze alimentari non genuine.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva. Il motivo appare generico. Si è affermato che il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez.3, n. 13657 del 16/02/2024, Rv. 286101;

Sez.2, n. n.32989 del 10/04/2015, Rv. 264223). Viceversa, l'asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno. Nel caso di specie, il ricorrente non fornisce alcuna spiegazione idonea a giustificare perché il fatto dovrebbe essere qualificato come di particolare tenuità. L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett.

d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett.

c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28