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Ordinanza — n. 40168/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of ruling on prescription for the second count.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40168/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court failed to explicitly rule on the extinction of the crime via prescription for the second count. The appellant argued that the statute of limitations had not expired for the offense committed on June 30, 2014, while the first count was already time-barred. The court held that the appeal's inadmissibility prevented the calculation of any subsequent time periods, thus precluding a finding of lack of fault.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the lower court fails to rule on a specific ground of extinction, and the resulting inadmissibility does not stem from the appellant's own fault.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure appeal statute of limitations inadmissibility of appeal extinction of crime court of cassation termine di sospensione termine calcolato a ore durata dell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 10 d.lgs. 74/2000
pen., per mancata pronuncia in ordine all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione anche per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, commesso il 30/06/2014.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERTINI ARCHIMEDE nato a TOANO il 04/05/1951 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Archimede Albertini ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione per il reato di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74/2000, per aver l'imputato, nella sua qualità di liquidatore della società All Service Soc. coop., occultato le scritture contabili e gli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari (capo A), ed ha dichiarato non doversi procedere per il reato in quanto estinto per intervenuta prescrizione per il reato di cui all'art.4 d.lgs.74/2000 (capo B).

Il giudice a quo ha affermato, quanto al reato di cui al capo B), commesso il 28/03/2013, che, considerati 294 giorni di sospensione, che il termine di prescrizione decennale, cui vanno aggiunte le sospensioni, fosse ormai maturato. Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge in relazione all'art.129 cod. proc. pen., per mancata pronuncia in ordine all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione anche per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, commesso il 30/06/2014. Il reato, commesso il 30/06/2014, non si è prescritto alla data della sentenza d'appello, emessa il 06/02/2025.

Al termine decennale di prescrizione massima vanno aggiunti 294 giorni di sospensione. L'inammissibilità del ricorso preclude d'altronde la computabilità nel termine prescrizionale del periodo successivo all'emanazione della sentenza di secondo grado. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/11/2025 Il consigliere estensore Il Presidente