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Ordinanza — n. 40164/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40164/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40164/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOFI ROCCO nato a SCILLA il 09/04/1951 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rocco Sofi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'Appello ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. 74/2000, per essersi avvalso di fatture relative a spese mediche mai sostenute, al fine di evadere le imposte sui redditi.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40164/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 2 del d.lgs. 74/2000, per essersi avvalso di fatture relative a spese mediche mai sostenute, al fine di evadere le imposte sui redditi.

Parole chiave

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fatture fittizie spese mediche sanzioni pecuniarie omissione della contabilità tardivo pagamento delle spese economicità del trattamento

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOFI ROCCO nato a SCILLA il 09/04/1951 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rocco Sofi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'Appello ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. 74/2000, per essersi avvalso di fatture relative a spese mediche mai sostenute, al fine di evadere le imposte sui redditi.

Il ricorrente deduce, con motivo unico di ricorso, vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, in particolare in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Nel caso di specie, il giudice a quo ha richiamato diversi elementi che impediscono il riconoscimento delle attenuanti generiche: l'ingente entità degli importi evasi, la reiterazione della condotta nel tempo e la mancanza di un atteggiamento collaborativo da parte dell'imputato. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.