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Ordinanza — n. 40159/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as tax evasion subjective element review belongs to trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40159/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complaint regarding the subjective element of tax evasion falls outside the limited list of grounds reviewable in cassation. The appellate court's detailed factual reconstruction and reasoning regarding the taxpayer's intent were deemed unassailable and within the exclusive competence of the trial judge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 5 d.lgs. 74/2000: Complaints concerning the factual evaluation of subjective elements in criminal proceedings are inadmissible in cassation unless they involve a violation of the numerus clausus of reviewable grounds, as such assessments remain within the exclusive jurisdiction of the court of first instance.

Parole chiave

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tax evasion subjective element cassation inadmissibility numerus clausus of grounds appellate court reasoning factual evaluation review dazi doganali non pagati dichiarazione fiscale tardiva omissione del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 5 d.lgs. 74/2000
art. 5 d.lgs. 74/2000
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MASTROPIETRO DANIELE nato a ROMA il 24/03/1969 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Daniele Mastropietro ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la corte d'appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato la pena nei in anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine all'affermata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che già dall'importo della prima fattura si desume chiaramente anche l'ammontare dell'imposta evasa, ben superiore alla soglia, escludendosi che l'imputato non possa avere avuto contezza della rilevanza dell'omissione e non sia stato animato dall'intento di evadere il pagamento delle imposte.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/11/2025 Il co sigliere estensore Il Pres