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Ordinanza — n. 40156/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against penalty on request dismissed for inadmissibility due to improper grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40156/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant raised grounds not permitted under the Code of Criminal Procedure for appeals against penalty-on-request judgments. The appellant challenged the lack of reasoning regarding his liability, whereas the law restricts such appeals to issues like the defendant's will, legal qualification, or penalty legality. Consequently, the Court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. Appeals against penalty-on-request judgments are strictly limited to specific grounds; appeals based on general lack of reasoning are inadmissible, resulting in the imposition of costs and fines.

Parole chiave

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penalty on request cassation appeal inadmissibility grounds Code of Criminal Procedure court costs and fine rimborso dell'IVA irregolarità finanziarie ripudiazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod.
artt. 99 cod. pen
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGRI ANTONIO nato a MESAGNE il 23/05/1961 avverso la sentenza del 09/05/2025 del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Antonio Magrì ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale lo condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, per aver, in qualità di titolare e legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, omesso di presentare le dichiarazioni annuali IRPEF e IVA, al fine di evadere le imposte sui redditi, ai sensi degli artt. 99 cod. pen. e 5 del d.lgs. 74/2000.

Il ricorrente deduce, con motivo unico di ricorso, difetto di motivazione e illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa l'affermazione della responsabilità. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/11/2025 I