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Ordinanza — n. 40152/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as merits arguments exceed scope of Article 616 criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40152/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaints regarding sentencing severity and generic mitigating circumstances fall within the realm of merits rather than legal error. The lower court properly considered the uncontrolled waste deposit and the appellant's failure to comply with cleanup orders after the seizure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 256 co. 2 d.lgs. 152/2006; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals challenging the severity of sanctions or the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible in cassation proceedings as they concern the merits of the case, not the application of law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility merits vs law review generic mitigating circumstances waste disposal offense procedural costs award smaltimento dei rifiuti neutralizzazione dei rifiuti rifiuti non recuperabili

Disposizioni normative citate

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Art. 256 co. 2 d.lgs. 152/2006
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ORTA SALVATORE nato a CASERTA il 01/07/1973 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Salvatore D'Orta ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'Appello ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado e lo ha condannato per il reato di cui al capo a della stessa sentenza, alla pena di anni 1 di arresto ai sensi dell'art. 256 co. 2 del d.lgs. 152/2006, per aver, in qualità di esercente attività di autocarrozzeria abusiva, realizzato un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi.

Il ricorrente deduce con un unico motivo di ricorso violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima espansione e alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, assai distante dal minimo edittale. La doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito, ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al disvalore del fatto e al grado di colpevolezza, anche alla luce del comportamento susseguente, non avendo il ricorrente ottemperato, in seguito al sequestro dell'area, alle prescrizioni impostegli.

Invero era stata la proprietaria del capannone e non già l'imputato a provvedere alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell'area. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/11/2025 Il consigliere estensore Il Presiden