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Ordinanza — n. 40147/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming constitutional violation of residency requirement for Italian citizenship benefits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40147/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the ten-year residency requirement for the Reddito di Cittadinanza violates constitutional principles. The appellant argued this contradicted recent Constitutional Court and EU Court rulings limiting such requirements to five years. The court found the appeal devoid of merit because the appellant failed to meet even the five-year residency threshold required by law and case law.

Regesto Legislator

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Art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4; Art. 2, D.L. 48/2023: The requirement of five years of prior residence in Italy is constitutionally and supranationally compliant for assessing eligibility for social inclusion benefits, and a ten-year claim is legally unfounded when the applicant does not satisfy the five-year minimum.

Parole chiave

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Reddito di Cittadinanza residenza decennale violazione di legge inammissibilità ricorso Corte Costituzionale Corte di Giustizia UE beneficiari stranieri statuto di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
31/2025), conseguente alla sentenza della CGUE in causa C-2024/636 del 29/04/2024; rilevato che lo stesso è privo di pregio, in quanto questa Corte ha già affermato che, in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, il disposto dell'art. 7, comma 1, d.l.
Art. 2, D.L. 48/2023
Corte Cost., n. 31/2025
Corte di Giustizia UE, cause riunite C-112/22 e C-223/22

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23449 del 28/05/2025, Condino
31 del 2025, pur se è limitato a cinque anni il requisito della precedente residenza del richiedente nel territorio dello Stato (Sez. 3, n. 23449 del 28/05/2025, Condino, Rv.
Corte Cost., n. 31/2025
Corte di Giustizia UE, cause riunite C-112/22 e C-223/22
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EHIGIATOR JULIET nato il 07/03/1999 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 23725_25 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Ehigiator 3uliet_ha dedotto il vizio di motivazione (rectius, vizio di violazione di legge) ritenendo che la condanna inflittale dalla Corte territoriale, confermando la sentenza del tribunale, contrasti con la declaratoria di illegittimità costituzionale del requisito decennale per l'ottenimento del reddito di cittadinanza da parte di cittadini stranieri (Corte cost., n. 31/2025), conseguente alla sentenza della CGUE in causa C-2024/636 del 29/04/2024; rilevato che lo stesso è privo di pregio, in quanto questa Corte ha già affermato che, in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, il disposto dell'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sanzionante penalmente la non rispondenza al vero delle dichiarazioni del richiedente riguardanti la propria precedente residenza, è conforme ai principi costituzionali e sovranazionali, come interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea nella sentenza 29 luglio 2024, resa nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22 e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 2025, pur se è limitato a cinque anni il requisito della precedente residenza del richiedente nel territorio dello Stato (Sez. 3, n. 23449 del 28/05/2025, Condino, Rv. 288230 - 01); in particolare, risulta dalla sentenza impugnata che la ricorrente aveva dichiarato nella richiesta presentata il 5/02/2021, finalizzata al conseguimento del RDC, di essere residente in Italiana per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo; che, tuttavia, era emerso dagli accertamenti che la stessa era iscritta all'anagrafe della popolazione residente in Italia solo in data 14/07/2017, non risultando altre residenze in territorio nazionale in epoca precedente, ma solo l'attribuzione del CF in data 11/10/2017 e del domicilio fiscale in data 1/04/2017; che, pertanto, alla luce dell'esegesi normativa operata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 31/2025 e della richiamata sentenza della CGUE, il fatto deve considerarsi penalmente rilevante in quanto, pur essendo stato il periodo di residenza decennale ritenuto gravoso e non ragionevolmente correlato alla funzionalità principale della prestazione in oggetto, sicuramente la ricorrente non soddisfaceva nemmeno il periodo di residenza quinquennale (data domanda: 5/02/2021; iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente in Italia: 15/07/2017), termine di 5 anni, che invece è stato preso come riferimento temporale dal legislatore per la misura dell'assegno di inclusione (art. 2 del DL 48/2023), oltre che ritenuto dalla Corte di Giustizia, con la sentenza 29 luglio 2024, cause riunite C-112/22 e C- 223/22, un periodo idoneo ad attestare adeguatamente il radicamento sul territorio; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a