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Ordinanza — n. 40144/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds and failure to prove statutory exemption requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40144/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's conviction for tax evasion. The appellant argued that unforeseen business crises and lack of funds exempted him from liability, but the court found no evidence supporting these claims. Consequently, the court rejected the arguments regarding subjective intent, statutory exemptions, and prescription, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 10 ter d.lgs. 74/2000; Art. 13 d.lgs. 74/2000; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible if it merely rehashes arguments already examined by the court of first instance without new legal grounds, and the court must reject defenses claiming lack of intent or statutory exemption absent concrete proof of unforeseeable external events.

Parole chiave

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tax evasion liability subjective intent requirement statutory exemption failure prescription period calculation inadmissible appeal grounds omissione del contribuente tempestività tributaria omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 10 ter d.lgs. 74/2000
Peraltro, la Corte ha ricordato che il reato previsto dall'art. 10-ter d.lgs.
Art. 13 d.lgs. 74/2000
Nel caso di specie, la Corte territoriale, come già evidenziato, ha rilevato che non vi è alcuna prova che il mancato pagamento sia dipeso da cause sopravvenute non imputabili all'imputato, requisito necessario per l'applicazione dell'art. 13 d.lgs. 74/2000 nella nuova formulazione.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 10-ter d.lgs. 74/2000
Peraltro, la Corte ha ricordato che il reato previsto dall'art. 10-ter d.lgs. 74/2000 richiede il dolo generico: non rileva, quindi, lo scopo perseguito dall'agente, né è necessario che l'omesso versamento derivi da un intento specifico di evasione.
art. 13 d.lgs. 74/2000
Nel caso di specie, la Corte territoriale, come già evidenziato, ha rilevato che non vi è alcuna prova che il mancato pagamento sia dipeso da cause sopravvenute non imputabili all'imputato, requisito necessario per l'applicazione dell'art. 13 d.lgs. 74/2000 nella nuova formulazione.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini
Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCONE FRANCESCO nato a STORNARELLA il 07/02/1960 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Francesco Ciccone ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 10 ter del d,Igs. n. 74/2000, per non aver l'imputato, nella sua qualità di rappresentante legale pro tempore de LA RAPIDA SOCIETA' COOPERATIVA, in relazione al periodo d'imposta 2016, versato VIVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale, entro il termine previsto.

Il ricorrente deduce tre motivi di ricorso. Con la prima doglianza lamenta violazione di legge in ordine all'affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Con la seconda doglianza lamenta violazione di legge in ordine all'erronea applicazione dell'art. 13 del d.lgs. 74/2000, in particolare in ordine alla non punibilità dell'imputato, il quale non sarebbe riuscito a far fronte al debito erariale per cause sopravvenute e a lui non imputabili. Con la terza doglianza lamenta la mancata declaratoria dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

La prima doglianza appare non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc.

Vignaroli, Rv. 236893). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato l'assenza di elementi idonei a comprovare le affermazioni difensive del ricorrente, né sono emersi dati che possano far ricondurre la crisi aziendale del 2016 a un evento esterno, improvviso e imprevedibile, tale da rendere non esigibile il pagamento del debito fiscale. Peraltro, la Corte ha ricordato che il reato previsto dall'art. 10-ter d.lgs. 74/2000 richiede il dolo generico: non rileva, quindi, lo scopo perseguito dall'agente, né è necessario che l'omesso versamento derivi da un intento specifico di evasione.

Le difficoltà economiche o di liquidità non giustificano l'omissione, ma possono al più rilevare ai fini della determinazione della pena, senza costituire un evento imprevedibile e inevitabile. Viceversa, proprio gli elementi addotti dal ricorrente, quali il pagamento di dipendenti, di o di istituti di credito, non assumono valore ai fini dell'esclusione del dolo, costituendo piuttosto la prova della scelta consapevole dell'amministratore di soddisfare altre obbligazioni piuttosto chequella tributaria, senza che vi sia, sul piano giuridico, alcuna legittimazione a tale preferenza.

Anche la seconda doglianza appare riproduttiva di profili di censura già vagliati adeguatamente dal giudice di merito e disattesi con congrui argomenti giuridici, limitandosi a prefigurare una rivalutazione alternativa e/o rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità. Nel caso di specie, la Corte territoriale, come già evidenziato, ha rilevato che non vi è alcuna prova che il mancato pagamento sia dipeso da cause sopravvenute non imputabili all'imputato, requisito necessario per l'applicazione dell'art. 13 d.lgs. 74/2000 nella nuova formulazione.

Parimenti, la Corte ha osservato che le affermazioni difensive sull'impossibilità di adottare soluzioni alternative per superare la crisi aziendale non sono supportate da elementi probatori concreti. La terza doglianza, infine, appare essere una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il reato, commesso il 27/12/2027 non era prescritto al momento in cui è stata emessa la sentenza di appello, in data 07/04/2025, non essendo decorso il termine prescrizionale di dieci anni.

L'inammissibilità del ricorso preclude d'altronde la computabilità nel termine prescrizionale del periodo successivo all'emanazione della sentenza di secondo grado. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/11/2025 Il co