Italian Court dismisses appeal against prison sentence for failing to request fire safety certificate, ruling detention appropriate.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Sebastiano Giordano's appeal inadmissible, upholding his two-month prison sentence for failing to request a fire safety certificate as a company representative. Giordano argued that the detention was inappropriate given the statutory preference for monetary fines, but the court found his complaint lacked merit. The court ruled that the lower court's decision on sentencing was unassailable in cassation due to adequate reasoning regarding the defendant's prior record and the severity of the omission.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20 comma 1 d.lgs. 139/2006; Art. 616 cod. proc. pen.: The court may impose detention for administrative offenses when justified by the specific circumstances and prior record, and appeals challenging such sentencing determinations are inadmissible if the lower court's reasoning is sound.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO SEBASTIANO nato a PALERMO il 04/04/1998 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Giordano Sebastiano ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'Appello ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado e lo ha condannato alla pena di due mesi di arresto per il reato di cui all'art. 20 comma 1 del d.lgs. 139/2006 (capo 1), per aver omesso, nella qualità di legale rappresentante della ditta Salamone Gas, soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi, di richiederne il rilascio.
Il ricorrente deduce, con motivo unico di ricorso, vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, in particolare in ordine alla conferma della pena detentiva applicata, in luogo di quella pecuniaria prevista come alternativa dalla citata disposizione di legge. Si ritiene che la doglianza sia riproduttiva di profili di censura già vagliati adeguatamente e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito. Considerato anche che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti penali gravanti a carico dell'imputato, alle modalità della condotta e all'intensità del dolo ( come si ricava dal numero e dalla capacità jélle bombole detenute in assenza del prescritto certificato) e ritenuto congrua la pena detentiva dell'arresto, in quanto proporzionata al disvalore del fatto. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/11/2025 Il consigliere estensore Il Presid