Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it attempts prohibited factual reconstruction by higher court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint sought to reconstruct facts using criteria different from those of the trial court. The appellant argued a violation of procedural rules regarding the assessment of evidence under Article 636 of the Penal Code. The court rejected this, ruling that the higher court lacks the power to re-evaluate factual elements, a task exclusively reserved for the judge of first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen.; Art. 636 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements established by the trial court, as such assessment is exclusively the prerogative of the judge of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLONE FRANCO GIUSEPPE nato a VIBO VALENTIA il 19/03/1971 avverso la sentenza del 04/04/2024 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Franco Giuseppe Vallone, ritenuto chel'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione dell'art. 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 636 cod. pen., oltre ad essere reiterativo di doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla corte di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21