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Ordinanza — n. 40141/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40141/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40141/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCASSO LORENZO nato a PALERMO il 19/06/1999 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Lorenzo Scasso, letta la memoria difensiva dell'avv. Francesco Oddo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge ex art. 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen. in relazione alla responsabilità per il reato di cui alli art. 648 cod. Pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare pagg. 1-2 della sentenza impugnata nelle quali la Corte ha correttamente ritenuto sussistente la responsabilità dell'odierno ricorrente in base alle particolari circostanze di tempo e luogo), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. Pen; Ordinanza — n. 40141/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Francesco Oddo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge ex art. 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen. in relazione alla responsabilità per il reato di cui alli art. 648 cod. Pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare pagg. 1-2 della sentenza impugnata nelle quali la Corte ha correttamente ritenuto sussistente la responsabilità dell'odierno ricorrente in base alle particolari circostanze di tempo e luogo), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione inadempimento reiterato oltraggio alla corte impugnabilità della decisione di rinvio recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. Pen
in relazione alla responsabilità per il reato di cui alli art. 648 cod. Pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare pagg.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCASSO LORENZO nato a PALERMO il 19/06/1999 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lorenzo Scasso, letta la memoria difensiva dell'avv. Francesco Oddo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge ex art. 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen. in relazione alla responsabilità per il reato di cui alli art. 648 cod. Pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare pagg. 1-2 della sentenza impugnata nelle quali la Corte ha correttamente ritenuto sussistente la responsabilità dell'odierno ricorrente in base alle particolari circostanze di tempo e luogo), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21