Ordinanza — n. 40141/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCASSO LORENZO nato a PALERMO il 19/06/1999 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Lorenzo Scasso, letta la memoria difensiva dell'avv. Francesco Oddo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge ex art. 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen. in relazione alla responsabilità per il reato di cui alli art. 648 cod. Pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare pagg. 1-2 della sentenza impugnata nelle quali la Corte ha correttamente ritenuto sussistente la responsabilità dell'odierno ricorrente in base alle particolari circostanze di tempo e luogo), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. Pen; Ordinanza — n. 40141/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Francesco Oddo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge ex art. 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen. in relazione alla responsabilità per il reato di cui alli art. 648 cod. Pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare pagg. 1-2 della sentenza impugnata nelle quali la Corte ha correttamente ritenuto sussistente la responsabilità dell'odierno ricorrente in base alle particolari circostanze di tempo e luogo), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCASSO LORENZO nato a PALERMO il 19/06/1999 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Lorenzo Scasso, letta la memoria difensiva dell'avv. Francesco Oddo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge ex art. 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen. in relazione alla responsabilità per il reato di cui alli art. 648 cod. Pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare pagg. 1-2 della sentenza impugnata nelle quali la Corte ha correttamente ritenuto sussistente la responsabilità dell'odierno ricorrente in base alle particolari circostanze di tempo e luogo), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21