Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Zakaria Chkchak inadmissible due to a failure to meet statutory requirements. The appellant argued that the lower court violated Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court found the complaint generic and indeterminate. Consequently, the judgment was rejected because it did not specify the factual elements underlying the criticism, preventing the appellate judge from exercising its supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the factual elements upon which the criticism is based, thereby depriving the appellate judge of the ability to exercise its supervisory function.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHKCHAK ZAKARIA (CUI 05199US) nato il 29/09/1993 avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Zakaria Chkchak, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21/10/