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Ordinanza — n. 40137/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and lacking specific grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40137/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luca Nacar's appeal against the Ancona Court of Appeal inadmissible. Nacar argued the lower court's reasoning was illogical regarding Article 640 of the Penal Code, but the Court found his complaint generic and indeterminate. Consequently, the appeal failed to meet the specific requirements for admissibility under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and lacks the specific elements necessary to allow the reviewing judge to identify the precise grounds of criticism.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds indeterminate complaint sindacato motivazione codice procedura penale abbandono del procedimento per truffa sanzioni pecuniarie truffa per mestiere

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Luca Nacar, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta mancanza o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1 lettera e) cod.
Art. 640 cod. pen.
pen., in relazione all'art. 640 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
art. 640 cod. pen
pen., in relazione all'art. 640 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACAR LUCA nato a NAPOLI il 14/04/1969 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Luca Nacar, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta mancanza o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 640 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21/10/