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Ordinanza — n. 40136/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to late waiver of complaint and repetitive grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40136/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Cosimo Cavezza inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The defense argued for a late waiver of the complaint against Cavezza Rosa to extend to the appellant, but the court found this submission untimely. Furthermore, the appeal's grounds regarding fraud and insult were rejected as merely repetitive arguments already dismissed by the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 640, 641 c.p.: An appeal is inadmissible if the waiver of the public prosecution is filed late and the grounds raised are merely repetitive of those already rejected by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal late waiver of complaint repetitive grounds fraud qualification procedural costs accuse di truffa falsificazione di monete frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 640 c.p.
Art. 641 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVEZZA COSIMO nato a TARANTO il 05/12/1960 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; r

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cosimo Cavezza, rilevato che la memoria difensiva depositata dall'avv. Antonio Giannattasio in data 14/10/2025, con la quale si eccepisce l'intervenuta remissione di querela nei confronti di Cavezza Rosa, con effetto estensivo al ricorrente Cavezza Cosimo, è tardiva; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 640 e 641 cod. pen. ed il vizio di motivazione chiedendo la riqualificazione del delitto di truffa, in insolenza fraudolenta è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano in particolare pagg. 7-8 della sentenza impugnata nelle quali la Corte ha qualificato il fatto in termini di truffa valutando complessivamente la condotta serbata dall'imputato, consistita nel presentarsi alla p.o. insieme ad una donna e ad un bambino, nel consegnare un assegno solo apparentemente idoneo al pagamento dell'olio acquistato e nella successiva interruzione di ogni contatto con il venditore che aveva riscontrato la non validità del titolo in quanto avente firma di traenza non conforme allo specimen); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,