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Ordinanza — n. 40135/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding requalification, mitigating circumstances, and excessive sentence arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40135/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mattia D'Abundo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for reclassifying the crime from receipt to theft, requesting generic mitigating circumstances under Article 62 bis of the Penal Code, and contesting the sentence's excessiveness. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level, violated the rules on admissibility for merit-based challenges, and infringed upon the trial court's discretionary power in sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals challenging the qualification of the crime, the denial of generic mitigating circumstances, or the excessiveness of the sentence are inadmissible in cassation if they lack novelty or infringe on the trial court's discretionary power.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic mitigating circumstances excessive sentence criminal requalification discretionary sentencing proporzionalità della pena adeguamento della pena modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Art. 62 bis cod. pen.
2-3 della sentenza impugnata in cui la Corte di appello, tenuto conto delle risultanze probatorie, correttamente, ha qualificato il fatto in termini di ricettazione); ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
2-3 della sentenza impugnata in cui la Corte di appello, tenuto conto delle risultanze probatorie, correttamente, ha qualificato il fatto in termini di ricettazione); ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ABUNDO MATTIA nato a GAETA il 02/08/2003 avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mattia D'Abundo, ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale chiedendo la riqualificazione del reato di ricettazione in quello di furto, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare pagg. 2-3 della sentenza impugnata in cui la Corte di appello, tenuto conto delle risultanze probatorie, correttamente, ha qualificato il fatto in termini di ricettazione); ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos