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Ordinanza — n. 40134/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40134/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Carlo Dominici inadmissible, ordering him to pay costs and fines. Dominici argued for generic mitigating circumstances and conditional sentence suspension, but the Court found these arguments were merely repetitions of those rejected at the appellate level. The court ruled that generic complaints lacking specific factual development are inherently inadmissible in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 363, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 363, n. 1, lett. b) c.p.p.: Generic grounds of appeal that merely repeat arguments already rejected by the court of first instance without providing new specific elements are inadmissible.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissibility cassation repetition of arguments conditional sentence suspension mitigating circumstances attenuazione della pena condono delle spese procedurali rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 363, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 363, n. 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022
Edoardo Urso per la parte civile INPS va rigettata non avendo apportato alcun contributo utile alla decisione (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Rv.
Sez.4, n. 10022 del 06/02/2025
283886; Sez.4, n. 10022 del 06/02/2025, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOMINICI CARLO nato a ZAGAROLO il 28/11/1972 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Carlo Dominici, lette le conclusioni dell'avv. Edoardo Urso per la parte civile Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione, sono reiterativi di doglianze già proposte in grado di appello ed ivi puntualmente disattese dalla Corte di merito che con corrette argomentazioni logico giuridiche (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata) ha osservato come il motivo risultasse generico a fronte di una motivazione del primo giudice che aveva posto in risalto l'oggettiva gravità e pluralità dei fatti, l'intensità del dolo ed i plurimi precedenti penali dei quali il Dominici era gravato, dovendosi ricordare che il motivo, ab origine generico, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che la richiesta di liquidazione delle spese processuali avanzata dall'avv.

Edoardo Urso per la parte civile INPS va rigettata non avendo apportato alcun contributo utile alla decisione (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Rv. 283886; Sez.4, n. 10022 del 06/02/2025, Rv. 287766);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile. Così deci