Criminal appeal dismissed as sentencing discretion is a judge's duty under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Nicolae Fernando Ciurar inadmissible, rejecting his claim regarding the severity of the imposed sentence. The appellant argued a violation of procedural rules concerning sentencing, but the court found this argument repetitive and unsupported by new evidence. The court ruled that determining the appropriate penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the discretionary power of the trial judge as mandated by the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. e) c.p.p.; Artt. 132, 133 c.p.: The determination of the appropriate penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, constitutes the discretionary power of the trial judge and is not subject to appellate review on this ground alone.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIURAR NICOLAE FERNANDO nato a ANCONA il 03/07/2003 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Nicolae Fernando Ciurar, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione dell'art. 606 lettera e) cod. proc. pen., in relazione all'entità della pena irrogata, oltre ad essere reiterativo di doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla Corte di merito, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 7-9 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21/10