Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-exhaustion of appeal grounds and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for acquittal on theft with snatching charges and recidivism, but the Court found these arguments merely repeated from the appellate stage without new evidence. Furthermore, the request to apply a statutory mitigating circumstance was not properly raised during the appeal proceedings, violating procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 60 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds rely solely on the repetition of appellate arguments already rejected, or if a request for the application of a mitigating circumstance was not specifically formulated during the appeal proceedings.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CRISTIANO nato a ROMA il 21/08/1997 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Cristiano Esposito; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., denunciando altresì il travisamento della prova e la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di furto con strappo, non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito che ha posto in rilievo come la condotta del ricorrente fosse stata diretta verso la persona per vincerne la resistenza; ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che a tale riguardo la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo i quali la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01) (si veda, in particolare, pagina 6 della sentenza impugnata, ove si valorizza la circostanza che l'imputato abbia commesso il reato nel periodo in cui era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari quale indice di maggiore offensività ed allarme sociale della sua condotta); considerato che anche l'ulteriore censura proposta nel medesimo motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentita in questa sede ed è manifestamente infondata, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda ancora pagina 6 della sentenza impugnata); ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di rapina, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 86 del 2024 non è consentito in sede di legittimità, qualora la questione, già proponibile in sede di appello, non sia stata prospettata neppure con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (cfr. in motivazione sul punto:
Sez. 2, n. 44819 del 20/11/2024, Rodi, non massimata); che, invero, più in generale, va ribadito che il mancato esercizio del potere- dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (cfr.
Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 - 02; Sez. 7, ord. n. 16746 del 13/01/2015, Ciaccia, Rv. 263361 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 ottobre 2025