Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances as inadmissible in final review proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Gianluca Timpano's appeal inadmissible because it challenged the denial of generic mitigating circumstances in a final review proceeding. The appellant argued for leniency, but the lower court correctly identified the vehicle's value and his criminal history as obstacles to such mitigation. The court ruled that appeals against the non-application of these specific mitigating factors are not permitted at this stage of the legal process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against the non-application of generic mitigating circumstances are inadmissible in final review proceedings, as the appellate court need only consider decisive elements when denying them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIMPANO GIANLUCA nato a ROMA il 03/03/1974 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gianluca Timpano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che, a tale riguardo, la Corte territoriale ha rilevato come la tipologia ed il valore presumibilmente non modesto del motoveicolo oggetto di ricettazione e la capacità a delinquere dell'imputato, emergente dai precedenti penali anche per fatti della stessa specie, risultassero quali elementi ostativi all'applicazione delle richieste circostanze attenuanti (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 ottobre 2025 Il Cons