Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and repetition of lower court errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Talesco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Talesco argued that the Court of Appeal violated the law regarding extortion and fraud, but the court found his arguments merely repeated those already rejected at the appellate level without new substantive critique. The court ruled that such censure attempts to reconstruct facts using different evaluation criteria, which exceeds the cassation court's powers reserved for legal error review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 3 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they consist solely of the pedissequous repetition of arguments already rejected by the court of appeal, as they fail to provide the specific, argumentative critique required by law and attempt an impermissible factual reconstruction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALESCO ANTONIO nato a PROCIDA il 29/07/1966 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonio Talesco; letta la memoria difensiva a firma dell'avv. Pasquale Improta depositata il 15/10/2025; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., non sono deducibili in questa sede perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, inoltre, che tali censure non sono consentite dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di appello che, con motivazione esente dai vizi dedotti, hanno congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si veda, in particolare, pagina 5 della sentenza impugnata, ove si rileva come la condotta minatoria posta in essere dal ricorrente nei confronti della persona offesa, al fine di procurarsi il profitto delle condotte di sostituzione di persona e truffa, originariamente contestate ai capi a) e c) della rubrica, integrasse pienamente gli estremi della tentata estorsione); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il