Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding fact requalification and voluntary surrender arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments that the lower court failed to reclassify the act as aggravated robbery or recognize voluntary surrender. The appellant claimed the trial court erred in its factual assessment and sentencing, but the court held that such fact-finding and value judgments are exclusively reserved for the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed because it sought an impermissible re-evaluation of facts and relied on arguments already properly addressed by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment for that of the trial judge, and appeals must be based on new grounds rather than re-litigating issues already decided.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAFIR YASSINE nato il 09/01/1992 avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Yassine Safir; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di minaccia aggravata dall'uso dell'arma, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito, i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, ove si rileva come la condotta posta in essere dal ricorrente -diretta ad ottenere, mediante l'ausilio di un coltello, una indebita dazione di danaro per il soddisfacimento dei propri bisogni —integrasse tutti gli elementi costitutivi del reato di rapina); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della desistenza volontaria, alla mancata riduzione della pena nella misura massima prevista per l'ipotesi del tentativo ed alla mancata esclusione della recidiva, non è deducibile in questa sede perché risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello ed altresì manifestamente infondato perché si limita ad una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con i principi di diritto correttamente richiamati dalla Corte territoriale nella motivazione della sentenza impugnata (si vedano le pagine 3 e 4); che, infine, l'ultima censura contenuta nel medesimo motivo di ricorso, in relazione alla mancata riduzione della pena, previo giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate, è inammissibile per carenza d'interesse, atteso che tale doglianza risulta essere già stata accolta dalla Corte territoriale che, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 ottobre 2025 Il Consigliere est