Ordinanza — n. 40126/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO FEDERICO SIMONE nato a ERICE il 07/03/1995 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Federico Simone Russo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di appello che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 1 e 2, paragrafo 1.1, della sentenza impugnata, ove si valorizzano gli elementi probatori in base ai quali la Corte territoriale ha ritenuto pienamente integrata, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, la fattispecie di reato contestata al ricorrente); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 40126/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è aspecifico perché reiterativo di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito oltre che manifestamente infondato (si veda pagina 2, paragrafo 2.1, della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO FEDERICO SIMONE nato a ERICE il 07/03/1995 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Federico Simone Russo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di appello che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 1 e 2, paragrafo 1.1, della sentenza impugnata, ove si valorizzano gli elementi probatori in base ai quali la Corte territoriale ha ritenuto pienamente integrata, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, la fattispecie di reato contestata al ricorrente); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è aspecifico perché reiterativo di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito oltre che manifestamente infondato (si veda pagina 2, paragrafo 2.1, della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 ottobre 2025 I