Italian Court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of rejected lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Elide Pili inadmissible and ordered her to pay costs. Pili argued that the lower court failed to properly justify its finding of guilt for the crime of theft under Article 646 of the Penal Code. The court rejected this claim, ruling that the appeal's arguments were not specific but rather a mere repetition of points already dismissed by the Court of Appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 646 c.p.: An appeal is inadmissible if its grounds consist solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected in the appellate judgment without providing new, specific, and argumentative criticism of the lower court's reasoning.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILI ELIDE nato a SAN CARLO CANAVESE il 23/09/1961 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Elide Pili; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.646 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la Corte territoriale con le specifiche e diffuse argomentazioni (cfr. pagg. da 3 a 6 dell'impugnata sentenza), ha sottolineato in assenza di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta, come dovesse ritenersi pienamente integrata, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, la fattispecie di reato contestata alla ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 ottobre 2025 Il Consiglier