Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements under Art. 581 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Terrasi inadmissible due to the generic nature of his complaint regarding the lack of motivation. The appellant argued the lower court failed to provide specific reasons for the declaration of responsibility for attempted robbery, but the court found his grounds indeterminate and unrelated to the actual reasoning in the appealed judgment. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the statutory requirements for a valid challenge under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the factual or legal elements upon which the criticism is based, thereby preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRASI SALVATORE nato a AGRIGENTO il 04/07/1973 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Salvatore Terrasi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di tentata rapina impropria, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, in particolare, la doglianza proposta dal ricorrente risulta manifestamente infondata, atteso che non si confronta affatto con il provvedimento impugnato, rilevando, del tutto erroneamente, come la motivazione offerta dalla Corte di appello si sia limitata ad un richiamo per relationem ai contenuti della sentenza di primo grado, laddove invece il provvedimento impugnato offre una approfondita ed autonoma enunciazione dei motivi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 ottobre 2025 Il Consi