Cassation appeal dismissed for inadmissibility as motivation defects are not reviewable under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Di Matteo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to provide sufficient reasoning regarding his responsibility for the crime of receiving stolen goods and the sentencing process. The court ruled that such defects in motivation are excluded from immediate cassation review under Article 569, Paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure, and that the cited arguments essentially contested factual reconstruction rather than legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 569, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.: defects in the reasoning of the judgment are not admissible grounds for an immediate appeal to the Court of Cassation, as they fall outside the scope of reviewable vices limited to violations of law and procedural errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MATTEO ANTONIO nato a NAPOLI il 05/04/1978 avverso la sentenza del 19/02/2025 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonio Di Matteo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di ricettazione e l'assenza di un iter argomentativo in ordine alla determinazione della pena ai sensi dell' art. 606 lett.
e) cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., tra i vizi deducibili con il ricorso immediato per cassazione non rientrano quelli attinenti alla motivazione, con la conseguenza che resta esclusa la possibilità di far valere, con la suddetta forma di ricorso, le censure di cui all'art. 606 lettera e) cod. proc. pen.; considerato inoltre come debba escludersi che i vizi della motivazione siano deducibili ai sensi dell'art. 606 lettera b) cod. proc. pen., "sub specie" di violazione di legge quando, come nel presente caso, si propongono censure che sostanzialmente riguardano la ricostruzione dei fatti e si risolvono nella contestazione della valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito; che, anche in relazione alla determinazione della pena la censura si profila inammissibile alla luce di quanto riportato a pag. 3 della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presid