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Ordinanza — n. 40119/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming excessive sentence, ruling sentencing discretion belongs to trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40119/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Luca Rizzo's appeal against the Turin Court of Appeal's sentence inadmissible. Rizzo argued the penalty was excessive, but the court held that sentencing discretion, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the trial judge's authority under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and Rizzo was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The determination of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, constitutes the discretionary power of the trial judge and is not subject to review on the ground of excessiveness in the court of cassation.

Parole chiave

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sentencing discretion excessive penalty trial judge authority penal code provisions cassation inadmissibility adeguamento della pena sanzioni penali sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO LUCA nato a CHIVASSO il 10/09/1996 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Luca Rizzo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che nella specie l'onere argomentativo della Corte territoriale risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, ove si rileva come la pena detentiva, essendo pari al minimo edittale, non potesse essere ulteriormente contenuta, mentre dovesse ritenersi giustificato lo scostamento dal minimo di legge con riguardo alla pena pecuniaria in ragione delle condizioni soggettive dell'imputato, già condannato per plurimi reati, espressivi di una personalità proclive a delinquere); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presid