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Ordinanza — n. 40118/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and improper fact re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40118/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Nexhmije Perlepi inadmissible, ordering her to pay court costs. The appellant argued for a legal requalification of the crime and a new assessment of evidence, but the court found these arguments merely repetitive of those rejected in the appellate court. The decision emphasized that the Supreme Court cannot re-evaluate facts or substitute its own reasoning for the lower court's legally sound evaluation of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; The Court of Cassazione cannot admit appeals based on the mere repetition of arguments already rejected at the appellate level, nor can it re-evaluate factual elements or substitute its own reasoning for the lower court's legally sound assessment of evidence.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal repetition of arguments evaluation of evidence discretionary sentencing attenuating circumstances censura costituzionale cognizione del ricorso per cassazione censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Nexhmije Perlepi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto (art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Nexhmije Perlepi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto (art. 648 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERLEPI NEXHMIJE nato il 03/07/1969 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nexhmije Perlepi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto (art. 648 cod. pen.), non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, le pagine da 4 a 6 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina della convergenza ed unicità dell'interpretazione da attribuire alle molteplici fonti di prova, anche indiziaria, a carico della ricorrente, sulla cui base i giudici di appello hanno ritenuto pienamente integrata la fattispecie contestata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pagina 6, paragrafo 4, della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione(Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); considerato, infine, che le medesime considerazioni devono svolgersi con riguardo al quarto motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.(cfr.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare,pagina 7 della sentenza impugnata, ove si rileva come la pena detentiva, essendo pari al minimo edittale, non potesse essere ulteriormente contenuta, mentre era giustificato lo scostamento dal minimo di legge con riguardo alla pena pecuniaria in ragione della particolare intensità del dolo dimostrata, tra le altre circostanze, dalla sistematica attività di vendita di beni di provenienza furtiva da parte dell'imputata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 ottobre 2025 Il