Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise specific procedural grounds in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court ruled that the first ground was merely a repetition of arguments already rejected in the appellate court, while the second and third grounds regarding sentencing substitution were not properly raised during the second instance proceedings. Consequently, the court applied the principle that such specific procedural objections must be explicitly stated in the appeal or subsequent written submissions to be admissible in a third-instance review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 545-bis cod. proc. pen.: Appeals must explicitly raise specific procedural objections regarding sentencing substitution in the second instance to avoid inadmissibility in third instance.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOVANE JESSICA nato a ASTI il 12/07/1990 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Jessica Giovane; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.640 cod. pen., non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen., non sono consentiti in sede di legittimità perché la relativa censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; che a tale riguardo trova infatti applicazione il principio di diritto secondo cui «In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, è onere dell'imputato, nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, richiedere il subprocedimento di conversione della pena detentiva previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen. nell'atto di appello o nei motivi nuovi o aggiunti, ovvero in sede di formulazione delle conclusioni scritte o nella memoria di replica» (Sez. 2, n. 4772 del 05/10/2023, dep. 2024, A., Rv. 285996 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 ottobre 2025 Il Con