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Ordinanza — n. 40116/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal conviction for receiving stolen goods due to lack of admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40116/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Simone Lombardi inadmissible and ordered him to pay court costs. Lombardi argued that the lower court erred in fact-finding regarding his possession of a wine cellar containing stolen items and failed to recognize mitigating circumstances. The court rejected these claims, stating that the Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual evidence or re-construct facts, reserving such authority exclusively for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 363 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or reconstruct facts through different criteria, as the assessment of evidence is exclusively reserved to the judge of merit.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reconstruction of facts Court of Cassation powers receiving stolen goods mitigating circumstances denial ricettazione prove acquisite illegalmente ricompensa

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Simone Lombardi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod.
Art. 363 c.p.c.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Simone Lombardi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI SIMONE nato a AOSTA il 27/06/1986 avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Simone Lombardi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, ove si valorizzano quali elementi dimostrativi della integrazione del reato di ricettazione, sia sotto al profilo materiale che soggettivo, la disponibilità in capo all'imputato della cantina all'interno della quale sono stati rinvenuti i numerosi oggetti provento di furto, la circostanza che detti beni fossero di diversa origine e natura e che rispetto alla loro provenienza il ricorrente non abbia fornito alcuna giustificazione); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamentala violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità, non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, infine, che la terza censura, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove si indicano quali elementi ostativi al riconoscimento delle richieste circostanze attenuanti, i precedenti penali dell'imputato ed il suo comportamento processuale, privo del minimo segnale di ravvedimento o autocritica, nonché di qualsiasi forma di risarcimento verso le persone offese); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 ottobre 2025 Il Consiglie