Italian Court dismisses appeals for reiterating inadmissible arguments already rejected at lower court levels.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Salvatore Camarda and Andrea Garofalo inadmissible due to lack of specificity. The appellants argued for a retrial on evidence manipulation and missing elements of the money laundering crime, but the court found these claims merely repetitive of arguments already rejected on appeal. Consequently, the court ruled that the appeals failed to meet the strict requirements for admissibility under Italian criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 337 cod. pen.: Appeals must contain specific, non-repetitive arguments; generic or reiterated criticisms of lower court reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAMARDA SALVATORE nato a PALERMO il 20/04/1981 GAROFALO ANDREA nato a PALERMO il 12/09/1994 avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Lettii ricorsi di Salvatore Camarda e Andrea Garofalo; considerato che, i due distinti atti di ricorso propongono motivi tra loro perfettamente sovrapponibili e sono pertanto suscettibili di trattazione congiunta; ritenuto che entrambi motivi proposti nei due ricorsi non sono deducibili in questa sede perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, il primo motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di riciclaggio in relazione alla ritenuta sussistenza del reato presupposto, denunciando il travisamento della prova sulla base della diversa lettura dei dati processuali, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato che la censura relativa al vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza e, inoltre, la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio avuto riguardo alla accertata provenienza illecita della merce (si vedano pagg. 3 e segg. della sentenza impugnata); ritenuto, infine, che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del Aí, reato di cui all'art. 337 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 ottobre 2025 Il Cons