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Ordinanza — n. 40113/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion falls under trial court authority under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40113/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Haythem Ayari inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Ayari argued that the trial court exceeded its authority by failing to grant maximum generic mitigating circumstances and by setting the base sentence at the statutory minimum. The court rejected these claims, ruling that sentencing gradation and the application of mitigating factors constitute the inherent discretion of the trial judge, which must be exercised in accordance with Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The determination of the base sentence and the application of aggravating or mitigating circumstances fall within the discretionary power of the trial court, rendering such complaints inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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sentencing discretion generic mitigating circumstances base sentence minimum cassation inadmissibility Italian Penal Code attenuazione della pena aggravamento della pena proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYARI HAYTHEM nato il 14/05/1994 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Haythem Ayari; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena con particolare riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione ed alla mancata determinazione della pena base nel minimo edittale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata, ove si sottolinea che lo scostamento dal minimo edittale della pena base irrogata, era giustificato dai plurimi precedenti penali dell'imputato, significativi della sua attitudine alla prevaricazione e sintomatici di una elevata pericolosità sociale); che, in ogni caso, la doglianza relativa alla asserita disparità del trattamento sanzionatorio riservato al ricorrente, rispetto a quello applicato al coimputato giudicato separatamente, è manifestamente infondata avuto riguardo alla ragionevolezza dell'iter argomentativo che ha giustificato il differente trattamento (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Rv. 282839) (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il