Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise specific grounds in appeal stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Besim Khelifi's appeal inadmissible because the contested grounds regarding mitigating circumstances and excessive sentencing were not previously raised as specific appeal arguments. The appellant failed to contest these issues in the appeal stage, violating the mandatory requirement of Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the petition and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Appeals must specifically contest all grounds for review in the appeal stage; failure to do so renders subsequent complaints inadmissible due to lack of interest.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHELIFI BESIM nato a MODENA il 30/03/2002 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Besim Khelifi; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione all'eccessività della pena, non sono consentiti in questa sede perché le relative censure non risultano essere state previamente dedotte come motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto; chela prima doglianza è inoltre inammissibile per carenza d'interesse, in considerazione del fatto che le circostanze attenuanti generiche risultano già concesse dal giudice di primo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 ottobre 2025 Il Consigli