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Ordinanza — n. 40111/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding mandatory substitution of detention with non-custodial measures due to prior detention status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40111/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Vincenzo Spinelli's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Spinelli argued the lower court failed to apply mandatory non-custodial measures, but the appellate court had already denied the request based on his prior detention status. The Supreme Court ruled this discretionary evaluation was not arbitrary and thus fell outside its jurisdiction to review.

Regesto Legislator

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Art. 167 c.p.; Art. 168 c.p.: The Supreme Court cannot review the discretionary refusal of non-custodial measures when the lower court provides concrete reasoning based on the defendant's prior detention status and negative criminal record.

Parole chiave

Generato dall'IA
substitution of punishment non-custodial measures prior detention status discretionary judgment inadmissible appeal rehabilitation prognosis recidivism risk misura sostitutiva della detenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 167 c.p.
Art. 168 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI VINCENZO nato a SCAFATI il 08/05/1990 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vincenzo Spinelli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva, oggetto di specifica richiesta difensiva formulata all'udienza di discussione in appello, è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 2 della sentenza impugnata, ove si evidenzia come il sopravvenuto stato di detenzione dell'imputato a titolo di espiazione pena per altra causa, risultasse ostativo all'eventuale redazione di programmi di trattamento); che, quindi, i giudici di appello hanno congruamente esplicitato le ragioni del diniego della sostituzione richiesta, facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo cui «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte»(Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Pre