Italian Court dismisses appeal regarding procedural defects and prescription due to qualified recidiva.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Bilardello's appeal inadmissible, rejecting both the claim of procedural violations and the argument regarding the statute of limitations. The court held that modifying the date of the crime in the indictment does not alter the essential contours of the accusation, thereby preserving the defendant's right to defense. Furthermore, the court ruled that qualified recidiva extends the prescription period and prevents its expiration, overriding the appellant's assertion of a time bar.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 516 cod. proc. pen.; Art. 157, 161, 69 cod. pen.; The modification of the date of the crime in the indictment does not constitute a relevant change to the accusation if essential traits remain unchanged, and qualified recidiva extends the prescription period without violating the principle of ne bis in idem.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILARDELLO GIOVANNI nato a MARSALA il 05/10/1963 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giovanni Bilardello; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, in particolare, la prima censura deduce l'inosservanza di norme processuali per difetto di correlazione tra accusa e sentenza in relazione alla data di commissione del reato di cui al capo b) dell'imputazione ed alla conseguente mancata contestazione del "fatto diverso", con relativa violazione delle garanzie connesse all'esercizio del diritto di difesa; considerato che tale doglianza è manifestamente infondata perché in contrasto con il principio di diritto secondo cui «La modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non costituisce modifica dell'imputazione, rilevante ex art. 516 cod. proc. pen., allorché non comporti alcuna significativa modifica della contestazione, la quale resti immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa» (Sez. 5, n. 48879 del 17/09/2018, Rv. 274159); ritenuto, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione del reato, non si confronta con la sussistenza della contestata recidiva specifica, mai esclusa dai giudici di merito, ma soltanto ritenuta equivalente rispetto alla circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità riconosciuta dal primo giudice nel giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.; che secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.
U, n. 49935 del 28/09/2023, Rv. 285517) "la recidiva qualificata, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul calcolo del tempo necessario a prescrivere ex art. 157, secondo comma, cod. pen. sia sulla entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi, ex art. 161, secondo comma, cod. pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione" ( cfr. anche Sez.
U, n. 20208 del 25/10/2018, Rv. 275319, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Rv. 278058; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Rv.275821; Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, Rv. 274899) che, pertanto, il termine di prescrizione previsto per il reato contestato al ricorrente, aumentato della metà ai sensi dell'art. 99, comma 2, cod. pen. ed ulteriormente aumentato della metà in forza dell'art. 161 cod. pen. , non risulta maturato; rilevato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 ottobre 2025 Il Consiglier