Ordinanza — n. 40109/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUPOLO VALENTINA nato a BOLOGNA il 22/06/2001 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Valentina Cupolo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena, contestandone l'eccessività, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.(cfr.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 40109/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 132 e 133 cod. pen.(cfr.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUPOLO VALENTINA nato a BOLOGNA il 22/06/2001 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Valentina Cupolo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena, contestandone l'eccessività, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.(cfr.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, ove si valorizzano lo stadio avanzato del tentativo di rapina impropria e la condotta particolarmente aggressiva posta in essere dall'imputata quali elementi ostativi allari determinazione della pena nel senso prospettato dalla ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 ottobre 2025 Il Consi